Che cosa dispone l'ultimo comma dell'art. 337 sexies c.c.?
All'ultimo comma l'art. 337 sexies c.c. quanto al cambio di residenza o domicilio stabilisce che " In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto".
Da una attenta lettura del summenzionato comma si evince che il Legislatore ha posto a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno.
Si ritiene che tale disposizione faccia riferimento ai cambi di residenza o di domicilio che si verificano nell'ambito dello stesso Comune o, in ogni caso, a distanze tali da non precludere all'altro genitore di partecipare attivamente alla vita dei figli.
Nel caso in cui il genitore collocatario non si attenga a quanto disposto e in modo arbitrario provveda ad un trasferimento, l'altro, come in precedenza detto, dovrà rivolgersi al Giudice.
Consiglio: il genitore collocatario, nell'interesse primario del minore e nel rispetto del principio di bigenitorialità, prima di effettuare un cambio di residenza o domicilio è giusto ne dia comunicazione all'altro genitore al fine di consentirgli di esercitare il suo ruolo genitoriale senza chiedere l'intervento del Giudice.
Avv. Luisa Camboni
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