Premessa: per meglio inquadrare il problema che andremo a trattare, riteniamo opportuno chiarire subito che i “Monti Frumentari”, meglio conosciuti come “Monti Granatici”, furono istituiti grazie ad un Decreto vicereale del 1767 allo scopo di prestare ai contadini il grano e l’orzo per la semina, in qualche caso con modico interesse ma, spesso, anche senza interesse, onde svincolarli dagli eventuali usurai. Quale naturale evoluzione dei “Monti Frumentari”, nel 1780 furono istituiti i “Monti Numari”, che avevano lo scopo di finanziare l’acquisto del bestiame da lavoro e dei relativi attrezzi agricoli nonché supportare le spese di raccolto. In base alle direttive emanate dal Governo, il predetto “Monte” era amministrato da una Giunta locale presieduta dal Parroco, che faceva capo a un’altra Giunta diocesana presieduta dal Vescovo pro-tempore, a sua volta facente capo a una Giunta generale con sede in Cagliari. Nel corso del 1924 i “Monti” acquisirono il termine di “Casse comunali di credito agrario”, successivamente trasformate in “Uffici di corrispondenza del Banco di Sardegna”, per poi essere definitivamente inglobate negli sportelli bancari del Banco di Sardegna. Ciò premesso, che consentirà al lettore di inquadrare il momento storico particolare in cui andremo a inserirci con gli argomenti che seguiranno, ispirati da un interessante documento rinvenuto nei meandri archivistici di provenienza ereditaria. Nello specifico si tratta della domanda presentata alla locale Presidenza della Cassa Comunale di Credito Agrario da un noto cittadino di Collinas-Forru, al fine di essere ammesso al concorso pubblico per l’assegnazione dell’incarico di “Segretario Cassiere” presso la locale Cassa Comunale di Credito Agrario.
Mentre il fatto in se costituisce un normalissimo atto formale nel rispetto della prassi in atto nel 1927, ciò che ci ha particolarmente colpito è la complessa documentazione richiesta a corredo della domanda inoltrata da un cittadino residente a una struttura locale e, nello specifico, i contenuti particolari degli attestati, tutti resi in carta bollata da lire sei su cui risultano applicate n.2 marche da bollo per usi amministrativi, per complessive lire tre.
Omettendo correttamente di indicare, per ragioni di privacy, le generalità del personaggio in parola, peraltro cittadino locale ben noto a tutti i compaesani per la generosità dimostrata nei confronti del proprio paese e delle sue istituzioni, riteniamo interessante soffermare l’attenzione sulla particolare documentazione presentata a corredo dell’istanza in argomento e, in qualche caso, sui contenuti della medesima, precisando subito che si tratta di ben undici allegati quali: 1-Certificato Penale, 2- Certificato medico, 3- Atto di cittadinanza italiana, 4- Certificato di Buona Condotta, 5- Copia del foglio matricolare, 6- Estratto dell’atto di nascita, 7- Esito di Leva; 8- Certificato finale degli studi effettuati, 9- Certificato comprovante di aver ricoperto la carica di Sindaco, 10- Certificato comprovante di aver ricoperto la carica di Attuario in seno alla locale Compagnia Barracellare, 11- Tessera fascista. Con un successivo inciso, si precisava che l’attività di cui al n.10 non risultava meno importante di quella svolta dal segretario cassiere e che quella di cui al n.9 serviva a dimostrare la propria esperienza in fatto di amministrazione.
Sorvolando sul Certificato del Casellario Giudiziale, con tanto di legalizzazione della firma del Cancelliere (rilasciante) da parte del Presidente del Tribunale e del suo Cancelliere, passiamo al Certificato Medico (Anno 1927, con firma del medico autenticata dal Podestà e firma di quest’ultimo legalizzata dalla Prefettura) nel quale si attesta che, a dispetto di chi attualmente si affida a Risonanza magnetica o Tac “….che l’individuo, di sana e robusta costituzione fisica, è immune da imperfezioni fisiche e organiche. Nulla agli organi interni”…. .
Sorvoliamo sul Certificato di Cittadinanza Italiana, rilasciato a firma del Podestà poi legalizzata dalla Cancelleria del Tribunale, per passare al “Certificato di buona condotta”, sempre a firma del Podestà poi legalizzata dal Prefetto, dove si attesta che il predetto richiedente “è persona proba, di buoni costumi e condotta”.
Sorvolando per ovvie ragioni di privacy sui contenuti del Foglio Matricolare e sul certificato di esonero dal servizio militare per necessarie prestazioni agricole in favore della famiglia, ci intriga assai soffermarci sui contenuti di una Polizza Speciale di Assicurazione Mista a favore dei Combattenti di cui al Decreto Luogotenenziale 10/12/1917. Tale polizza prevedeva che in caso di morte del militare per cause di servizio, al coniuge superstite sarebbe stata liquidata immediatamente la somma di lire mille. In caso di sopravvivenza al militare assicurato, dopo tre mesi dalla smobilitazione, “era data facoltà di richiedere la liquidazione anticipata della polizza, a condizione che il valore di essa sia reinvestito con le opportune garanzie in strumenti di produzione o di lavoro”.
Molto interessante, per le modifiche subite nel tempo dalla prassi specifica, appare il contenuto dell’estratto dell’atto di nascita presentato dal concorrente. Da detto documento si desume che all’epoca di riferimento, la registrazione del neonato non poteva avvenire senza l’esibizione dello stesso all’ufficiale di stato civile. Nell’estratto, infatti, si legge testualmente “…Il dichiarante è stato da me dispensato dal presentarmi il bambino suddetto a cagione dell’eccessivo freddo…”.
Quanto esposto, nel tentativo di appagare la curiosità del lettore circa i sistemi in uso nella nostra società in un passato abbastanza recente e consentire, eventualmente, la comparazione con i sistemi in uso di questi tempi, condizionati della tanto deprecata burocrazia, male endemico della società moderna.
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