Dopo questo breve excursus, vediamo, ora, di indicare dettagliatamente ed in modo schematico l'iter da seguire per la trascrizione del matrimonio contratto all'estero a seguito di iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), dando, così, una risposta al quesito posto all'attenzione.
I cittadini italiani che contraggono matrimonio all'estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dall'ordinamento straniero. In alcuni casi l'Autorità estera richiede il cosiddetto "Certificato di capacità matrimoniale" ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.
Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il "Certificato di capacità matrimoniale" sono: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Chi intende, dunque, celebrare il matrimonio presso le competenti Autorità di uno degli Stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione, deve richiedere il rilascio del "Certificato di capacità matrimoniale" presso il Comune di residenza in Italia o, se residenti all'estero, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.
In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui deve essere celebrato il matrimonio possono richiedere un'attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.
Chi è residente all'estero deve presentare la richiesta del "Certificato di capacità matrimoniale" alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale risiede, compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
L'eventuale prova di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio va sempre richiesta alla Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale si intende contrarre matrimonio, anche se residenti in Italia.
La Rappresentanza, una volta acquisiti d'ufficio i documenti richiesti dalla legge e quelli ritenuti necessari per dare prova dell'inesistenza di impedimenti, potrà rilasciare il documento richiesto solo a seguito di esito positivo degli accertamenti effettuati sugli stessi.
Il matrimonio celebrato all'estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
L'atto di matrimonio in originale rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere presentato, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che provvederà a curarne la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile del Comune competente.
In alternativa, si può presentare l'atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.
Attenzione!!!! Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
Avv. Luisa Camboni
Mail: avv.camboni@tiscali.it
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