Marracconisi a sa crabònaia

  Le storie raccontate su questa preparazione sono tante e ognuno ne rivendica la propria paternità, ma di una cosa siamo certi, che chi l’ha inventata, tra storia, miti e leggende la pasta alla carbonara è una piatto di rara squisitezza. Detto questo, in molti sono dell’idea che la carbonara sia una ricetta di origini romane o dei carbonari laziali, risalente agli anni Trenta. Un'altra storia narra che, ad avere inventato l’intrigante piatto, siano state le massaie di Carbonara di Bari detta “Carvnár”, un paese che dista pochi chilometri dal capoluogo pugliese. C’è chi dice invece che la carbonara, era il piatto preferito dai patrioti aderenti alla società segreta della Carboneria, il quale nome deriva  da un eroica congregazione di San Teobaldo nel Diciottesimo secolo. Infatti il santo, all’epoca viveva da eremita dentro a un capanno indigente, in una selva verdeggiante della regione francese, occupandosi della trasformazione del legno in carbone e della vendita. Ma c’è anche chi sostiene che il piatto in questione venga attribuito al cuoco letterato italiano Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino (Afragola in provincia di Napoli 1787 – 1859), in quanto pubblicò la contesa ricetta nel suo trattato “Cucina teorico-pratica - 1837” con diverse preparazioni di scuola francese, ma leggendo attentamente il libro, traspare che la ricetta che più somiglia a quella in questione è priva di guanciale o pancetta e c’è incertezza sulla cottura delle uova. Laddove, altri documenti reputano che, la carbonara sia nata  all’epoca della seconda guerra mondiale, dal matrimonio dell’arte culinaria romana legata alle considerevoli scorte di bacon esistenti nelle cambuse delle cucine americane come approvvigionamenti. Le forze armate in servizio a Roma, sollecitavano per il rancio uova, bacon e “noodles”, caratteristici spaghetti cinesi, in quel tempo notevolmente consumati in America, che i tavernieri trasteverini li assecondavano provvedendo loro pancetta, uova e spaghetti nella  medesima fondina. I militari americani, stanchi e stimolati dai morsi della fame con ingordigia, mischiavano gli ingredienti, ignari del fatto che senza saperlo avevano inventato l’antenato del popolare piatto. Sempre stando in tema di americani, in un intervista fatta a Renato Gualani, accreditato chef bolognese negli anni Cinquanta, si racconta che venne assunto come cuoco per il comando alleato ed alloggiati all’albergo “Domus Mea” di Riccione (oggi hotel Domus Mea). Il cuoco, una sera dovette cucinare per i generali Alexander e Clarck con il seguito dei militari arrivati per la cena. Lo chef, trovandosi di fronte a difficili e inevitabili difficoltà, fece di necessità virtù, inventandosi un piatto in base agli ingredienti presenti nella cambusa, vale a dire: pancetta in abbondanza e tuorli d’uovo in polvere. Molto probabilmente, una volta fatto tostare la pancetta, fece insaporire la pasta, spolverandola dopo con la polver ...

Vita privata, il reato di interferenze illecite

Il reato di interferenze illecite nella vita privata è punito dall’art. 615 bis c.p. che così recita: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. La ratio della fattispecie de qua è quella di reprimere le incursioni abusive nella vita altrui, al fine di tutelare i diritti inviolabili sanciti dagli articoli 2 e 14 della nostra Carta Costituzionale. Il bene protetto è individuato, dal nostro Legislatore, nel diritto ad escludere terzi (ius excludendi alios) da quello che accade nell’ambito dei luoghi nei quali si svolge la vita privata di ogni individuo, garantendo il pieno esercizio della stessa. Il Legislatore ha, così, voluto privilegiare sia il diritto alla privacy, che quello alla riservatezza dell’individuo, a condizione che l’attività di interferenza, attraverso riprese fotografiche o filmate, sia di per sé indebita, ovvero manchi di una ragione giustificativa della condotta posta in essere dal soggetto agente. Leggendo attentamente il dettato normativo, per meglio individuare la fattispecie delittuosa, occorre soffermare l’attenzione sull’avverbio ‘indebitamente” utilizzato per qualificare la condotta del soggetto agente. Quando, dunque, la condotta deve essere qualificata indebita? La condotta del soggetto agente è indebita quando è gratuita ed arbitraria, ovverosia quando non è giustificata da alcun fine protetto dall’ordinamento. Ne consegue che tutte le volte in cui la condotta è sorretta da una finalità giuridicamente tutelata non può qualificarsi indebita e, pertanto, non si configura il reato de quo. Proseguendo nella lettura della norma colpisce l’attenzione l’inciso “luoghi indicati ai sensi dell’articolo 614” con il quale vengono delimitati gli ambienti nei quali l’interferenza nella vita privata assume rilevanza penale, ovvero: […] abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi […]. Qual è l’elemento materiale del reato? La giurisprudenza lo individua nel riuscire a procurarsi immagini o informazioni sullo svolgimento della vita privata delle persone offese nei luoghi di privata abitazione o domicilio. ...

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